Art. 416 cod. nav. — Pegno legale sul bagaglio
Testo dell'articolo
Art. 416. Pegno legale sul bagaglio
Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
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