Art. 420 cod. nav. — Forma del contratto
Testo dell'articolo
Art. 420. Forma del contratto
Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
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