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Art. 430 cod. nav. — Impedimento all'arrivo

Testo dell'articolo

Art. 430. Impedimento all'arrivo

Se l'approdo e' impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.

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Avv. Federico Papa
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