Art. 456 cod. nav. — Mancato arrivo
Testo dell'articolo
Art. 456. Mancato arrivo
Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario puo' far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita e' stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 456 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
