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Art. 464 cod. nav. — Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore

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Art. 464. Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore

L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore puo' essere al portatore, all'ordine o nominativo. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi. Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile .

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Avv. Federico Papa
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