Art. 970 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 970. Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
Nel caso previsto dall'[articolo 968](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-968), l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato. [modificato]
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