Art. 993 cod. nav. — Diritti ed obblighi del ritrovatore
Testo dell'articolo
Art. 993. Diritti ed obblighi del ritrovatore
Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle localita' indicate nell'articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento, farne denuncia all'autorita' aeronautica del luogo o in mancanza al podesta' del comune, e, quando cio' sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, alle autorita' predette. Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiu'.
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