Art. 491 cod. nav. — Indennita' e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 491. Indennita' e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile
L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche', ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso e' stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave e' armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonche' del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 491 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
