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Art. 506 cod. nav. — Intervento dell'autorita' marittima

Testo dell'articolo

Art. 506. Intervento dell'autorita' marittima

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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