Art. 506 cod. nav. — Intervento dell'autorita' marittima
Testo dell'articolo
Art. 506. Intervento dell'autorita' marittima
Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee [modificato] .
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