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Art. 512 cod. nav. — Cetacei arenati

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Art. 512. Cetacei arenati

I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorita' marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

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Avv. Federico Papa
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