Art. 512 cod. nav. — Cetacei arenati
Testo dell'articolo
Art. 512. Cetacei arenati
I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorita' marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.
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