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Art. 1021 cod. nav. — Rinvio

Testo dell'articolo

Art. 1021. Rinvio

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non e' disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538.

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Avv. Federico Papa
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