Art. 1021 cod. nav. — Rinvio
Testo dell'articolo
Art. 1021. Rinvio
Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non e' disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538.
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