Art. 534 cod. nav. — Obbligo di evitare o diminuire il danno
Testo dell'articolo
Art. 534. Obbligo di evitare o diminuire il danno
Il comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto e' loro possibile per evitare o diminuire il danno. In deroga all' articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicurato provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 534 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
