Art. 567 cod. nav. — Pubblicita' dell'ipoteca
Testo dell'articolo
Art. 567. Pubblicita' dell'ipoteca
Per gli effetti previsti dal codice civile , l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalita' se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante. L'ipoteca su nave in costruzione e' resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.
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Note professionali
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