Art. 562 cod. nav. — Surrogazione delle indennita' alle cose caricate
Testo dell'articolo
Art. 562. Surrogazione delle indennita' alle cose caricate
Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennita' della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.
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