Art. 564 cod. nav. — Estinzione dei privilegi
Testo dell'articolo
Art. 564. Estinzione dei privilegi
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi.
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