Art. 585 cod. nav. — Dei giudici di primo grado
Testo dell'articolo
Art. 585. Dei giudici di primo grado
Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado:
a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;
b) dai tribunali. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.
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