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Art. 585 cod. nav. — Dei giudici di primo grado

Testo dell'articolo

Art. 585. Dei giudici di primo grado

Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado:

a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;

b) dai tribunali. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

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Avv. Federico Papa
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