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Art. 594 cod. nav. — Partecipazione delle parti al processo

Testo dell'articolo

Art. 594. Partecipazione delle parti al processo

Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, puo' autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.

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Avv. Federico Papa
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