Art. 600 cod. nav. — Funzioni del consulente tecnico
Testo dell'articolo
Art. 600. Funzioni del consulente tecnico
Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta. Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
