Art. 604 cod. nav. — Denuncia all'associazione sindacale
Testo dell'articolo
Art. 604. Denuncia all'associazione sindacale
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile .
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
