Art. 608 cod. nav. — Giudice di appello
Testo dell'articolo
Art. 608. Giudice di appello
L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale e' integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti. Si applica l' articolo 450, secondo comma del codice di procedura civile .
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