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Art. 626 cod. nav. — Improcedibilita' e sospensione di atti esecutivi

Testo dell'articolo

Art. 626. Improcedibilita' e sospensione di atti esecutivi

Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275. Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi e' sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione, e si estingue se non e' riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza previste nell'articolo 640.

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Avv. Federico Papa
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