Art. 633 cod. nav. — Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato
Testo dell'articolo
Art. 633. Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato
I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi e' trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
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