Art. 637 cod. nav. — Stato di riparto
Testo dell'articolo
Art. 637. Stato di riparto
Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo e' formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto. Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione. Lo stato di riparto e' impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione. Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.
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