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Art. 641 cod. nav. — Dichiarazione di estinzione del procedimento

Testo dell'articolo

Art. 641. Dichiarazione di estinzione del procedimento

In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio. Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626. La sentenza predetta e' notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.

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Avv. Federico Papa
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