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Art. 648 cod. nav. — Notificazione del precetto

Testo dell'articolo

Art. 648. Notificazione del precetto

Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario. Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.

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Avv. Federico Papa
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