Art. 651 cod. nav. — Forma del pignoramento di pertinenze separabili
Testo dell'articolo
Art. 651. Forma del pignoramento di pertinenze separabili
Il pignoramento di pertinenze separabili e' autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso e' eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile , riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.
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