Art. 665 cod. nav. — Trasferimento dei carati di nave
Testo dell'articolo
Art. 665. Trasferimento dei carati di nave
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione. Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
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