Art. 18 cod. nav. — Personale dell'amministrazione marittima
Testo dell'articolo
Art. 18. Personale dell'amministrazione marittima
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.
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