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Art. 26 cod. nav. — Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

Testo dell'articolo

Art. 26. Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime. I conflitti di competenza fra l'autorita' marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.

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Avv. Federico Papa
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