Art. 31 cod. nav. — Limiti del demanio marittimo
Testo dell'articolo
Art. 31. Limiti del demanio marittimo
Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonche' con gli altri ministri interessati.
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