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Art. 1118 cod. nav. — Abbandono del posto

Testo dell'articolo

Art. 1118. Abbandono del posto

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

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Avv. Federico Papa
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