Art. 1120 cod. nav. — Ubbriachezza
Testo dell'articolo
Art. 1120. Ubbriachezza
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile, che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacita' al comando o al pilotaggio, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacita' a prestare il servizio, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi. Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacita' al comando o al servizio e' esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti. La pena e' aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti sono abituali.
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