Art. 1128 cod. nav. — Uso di atto falso
Testo dell'articolo
Art. 1128. Uso di atto falso
Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di uno degli atti falsi previsti nell'articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo. Si applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale .
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