Art. 1131 cod. nav. — Uso di falso contrassegno d'individuazione
Testo dell'articolo
Art. 1131. Uso di falso contrassegno d'individuazione
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione e' punito con la reclusione fino a un anno. La pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1131 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
