Art. 1139 cod. nav. — Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 1139. Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile
I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o piu' si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a tre anni. Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.
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