Art. 63 cod. nav. — Manovre disposte d'ufficio
Testo dell'articolo
Art. 63. Manovre disposte d'ufficio
Il comandante del porto puo' ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto. L'autorita' medesima puo' disporre, in caso di necessita', l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.
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