In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 69 cod. nav. — Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

Testo dell'articolo

Art. 69. Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente intervenire. L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo [modificato] . Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 69 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale