Art. 694 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 694. Aeroporti privati
Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni [modificato] vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di aeroporti [modificato] e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.
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