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Art. 697 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 697. Aeroporti aperti al traffico civile

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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