Art. 699 cod. nav. — Uso degli aeroporti aperti al traffico civile
Testo dell'articolo
Art. 699. Uso degli aeroporti aperti al traffico civile
Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo [modificato] . Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
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