Art. 702 cod. nav. — Progettazione delle infrastrutture aeroportuali
Testo dell'articolo
Art. 702. Progettazione delle infrastrutture aeroportuali
Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformita' alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 [comma abrogato] .
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