Art. 71 cod. nav. — Divieto di getto di materiali
Testo dell'articolo
Art. 71. Divieto di getto di materiali
Nei porti e' vietato gettare materiali di qualsiasi specie. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali e' esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessita' del traffico e della pesca.
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