Art. 80 cod. nav. — Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti
Testo dell'articolo
Art. 80. Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti
Nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche' l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
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