Art. 84 cod. nav. — Ingiunzione per rimborso di spese
Testo dell'articolo
Art. 84. Ingiunzione per rimborso di spese
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. 17 L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Aggiornamenti
17 La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 84 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
