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Art. 1165 cod. nav. — Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

Testo dell'articolo

Art. 1165. Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:

1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57 [modificato] , senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;

2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

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Avv. Federico Papa
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