Art. 706 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 706. Servizi di assistenza a terra
I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia. [modificato]
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