Art. 88 cod. nav. — Vigilanza sulla corporazione dei piloti
Testo dell'articolo
Art. 88. Vigilanza sulla corporazione dei piloti
La corporazione dei piloti e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' competente a norma del regolamento. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione e' provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
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