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Art. 709 cod. nav. — Ostacoli alla navigazione

Testo dell'articolo

Art. 709. Ostacoli alla navigazione

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che , anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso, [modificato] interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento. La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

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Avv. Federico Papa
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